Si informa che, per effetto delle norme introdotte dal Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, a decorrere dal corrente anno 2008 è esclusa dall’imposta l’unità immobiliare posseduta e direttamente adibita ad abitazione principale dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale , se classificata nelle categorie catastali A2/A3/A4/A5/A6/A7 e relative pertinenze.
L’esclusione si estende:
All’ unità immobiliare posseduta da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata
All’ unità immobiliare posseduta da contribuente che, a seguito di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non possegga nello stesso comune un immobile destinato ad abitazione
All’unità immobiliare posseduta da contribuente che acquisisce la residenza in istituto di ricovero a condizione che non risulti locata
All’unità immobiliare posseduta da contribuente che la concede in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (da genitori a figli e viceversa).
All’unità immobiliare posseduta da cooperative edilizie a proprietà indivisa
All’unità immobiliare posseduta dall’Agenzia Territoriale per la Casa e regolarmente assegnata
L’esclusione dall’imposta non riguarda le unità immobiliari di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile) , A8 (abitazioni in ville)e A9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico) e le relative pertinenze.
Si informa, inoltre, che il pagamento dell’imposta si effettua alle seguenti scadenze:
la prima rata, in acconto, dal 1 al 16 giugno.
la seconda rata, a saldo , dal 1 al 16 dicembre.
E’ consentito il versamento in un’unica soluzione, entro la scadenza della prima rata.